โก๏ธL’Agenzia delle Entrate (Risoluzione 19.06.2023, n. 27/E) ha previsto la possibilitร di poter recuperare i crediti di imposta relativi al 3ยฐ e 4ยฐ trimestre 2022, utilizzando lโistituto della โremissione in bonisโ, per i casi di mancato invio all’Agenzie delle Entrate, entro il 16.03.2023, della comunicazione dei crediti dโimposta maturati nel 2022.
๐๏ธI crediti dโimposta del 3ยฐ e 4ยฐ trimestre 2023 devono essere utilizzati in compensazione entro il 30 settembre 2023, la remissione in bonis deve avvenire entro tale termine e comunque prima dellโutilizzo dei crediti stessi.
โ ๏ธPer accedere a tale procedure il contribuente deve:
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Detenere i requisiti sostanziali richiesti dalle norme di riferimento;
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Effettuare la comunicazione, ovvero eseguire lโadempimento richiesto, entro il termine di presentazione della prima dichiarazione utile;
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Versare contestualmente lโimporto pari alla misura minima della sanzione stabilita dallโarticolo 11, comma 1, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471 [โฌ 250,00], secondo le modalitร stabilite dallโarticolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.
โน๏ธ Ammontare dei crediti dโimposta
๐Imprese non energivore con potenza disponibile > di 4,5 kW: credito dโimposta al 30% per il IV trimestre 2022;
๐ Imprese non energivore con potenza disponibile > di 16,5 kW: credito dโimposta al 15% per il III trimestre 2022;
๐Imprese gasivore e non gasivore: credito dโimposta al 40% (gas consumato per usi energetici diversi da usi termoelettrici) peri IV trimestre 2022, 20% per il III trimstre 2022.
I crediti saranno utilizzabili in compensazione tramite modello F24 entro il 31/12/2023.
๐ฏLa documentazione da produrre per la gestione della pratica di accesso al credito di imposta รจ la seguente:
โก๏ธanno 2022: bollette da aprile a dicembre
โก๏ธanno 2019: bollette da aprile a dicembre
Il formato delle bollette dovrร essere il pdf di cortesia fornito dal fornitore.
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